Gent.mi,
vi informiamo che è attivo dal 3 aprile il sito dell’Enea dedicato all’invio telematico della documentazione necessaria ad usufruire delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente (istituite con legge finanziaria 296/2006) che, in seguito alla pubblicazione della Legge di Bilancio 2018, sono prorogate nella misura del 65% fino al 31 dicembre 2018 e per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali (nella misura del 65%; 70%; 75%, 80% e 85%), sino al 31 dicembre 2021.
L’ENEA ha predisposto inoltre delle schede riepilogative dei requisiti tecnici richiesti e della documentazione da approntare per chi ha intenzione di intraprendere uno dei lavori agevolati.
Come è noto l’ultima Legge di Bilancio ha integrato e in parte modificato le condizioni di accesso ai benefici fiscali per l’efficienza energetica degli edifici, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.
Le principali novità riguardano la riduzione dell’aliquota di detrazione al 50% per: interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi, schermature solari, caldaie a biomassa, caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.811/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02).
Resta confermata al 65% l’aliquota per: interventi di coibentazione dell’involucro opaco, pompe di calore, sistemi di building automation, collettori solari per produzione di acqua calda, scaldacqua a pompa di calore, generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, generatori d’aria a condensazione. Sono ammessi con la stessa aliquota del 65%, anche i micro-cogeneratori, per una detrazione massima consentita di 100.000 euro.
Restano infine confermate al 70% e al 75% le aliquote di detrazione per: interventi di tipo condominiale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Per la trasmissione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia terminati nel 2018 che comportano riduzione dei consumi energetici, l’ENEA è in attesa di specifiche indicazioni da parte delle istituzioni di riferimento.
http://finanziaria2018.enea.it/index.asp
http://www.acs.enea.it/vademecum/